Capo IV

Art. 37

(L) Diritto di esecuzione

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Diritto di esecuzione) 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura: a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58; b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62; c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-37

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