Capo IV
Art. 37
143 / 316(L) Diritto di esecuzione
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Diritto di esecuzione)
1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:
a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-37