Parte X

Art. 294

(L) Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato) 1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-294

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