Parte X

Art. 293

(L) Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche) 1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-293

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo