Capo II

Art. 24

(L) Indennità di trasferta

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Indennità di trasferta) 1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo