Titolo IICapo I

Art. 19

(R) Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari) 1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-19

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