Titolo IV
Art. 235
(L) Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza
In vigore dal 30 dic 2022
(L)
(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)
1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese... dopo l'annullamento del credito ai sensi dell', l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese... si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell' del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-235