Titolo V

Art. 143

(L) Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149

In vigore dal 1 mag 2025
(L) (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) 1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli ed è ammessa opposizione ai sensi dell'; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai; d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. 2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 31 maggio 2019, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2019, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".
  • La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio - 24 aprile 2025, n. 58 (in G.U. 1ª s.s. 30/04/2025, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-143

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