Capo VI

Art. 133

(L) Pagamento in favore dello Stato

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Pagamento in favore dello Stato) 1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-133

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