Capo VI
Art. 132
(R) Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-132