Capo V

Art. 104

(L) Compenso dell'investigatore privato

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Compenso dell'investigatore privato) 1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell' ed è ammessa opposizione ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-104

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