Capo V
Art. 104
(L) Compenso dell'investigatore privato
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Compenso dell'investigatore privato)
1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell' ed è ammessa opposizione ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-104