Capo V

Art. 102

(L) Nomina del consulente tecnico di parte

In vigore dal 12 lug 2007
(L) Nomina del consulente tecnico di parte 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo. 2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-6 luglio 2007, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilita', per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-102

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