Titolo VII
Art. 57
(R) Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)
1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-57