Art. 57 · (R) Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato
Titolo VII

Art. 57

208 / 302

(R) Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato) 1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-57