Art. 7
In vigore dal 19 apr 2002
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 217
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-16;67#art-7