Art. 4
In vigore dal 19 apr 2002
1. Nella sala elettorale presso l'ufficio elettorale centrale e presso ogni altro seggio elettorale sono collocate tre urne, una per ciascuno dei collegi previsti dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall' della legge 28 marzo 2002, n. 44. Le urne, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, sono sigillate prima dell'inizio della votazione.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale o, in sua assenza, il componente più anziano, consegna a ciascun votante le tre diverse schede di cui all' ed una matita.
3. Su ciascuna scheda deve essere apposto un bollo, contenente la dicitura "Elezioni del Consiglio superiore della magistratura", identico per tutti i seggi elettorali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-16;67#art-4