Art. 6

Norma transitoria

In vigore dal 26 apr 2002
1. È consentita la commercializzazione di alimenti dietetici destinati a fini medici speciali non conformi al presente regolamento, purchè conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, fino allo smaltimento delle scorte e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente regolamento si applica, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/21/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Sirchia, Ministro della salute Marzano, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 28
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-20;57#art-6

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Norma transitoria (Art. 6 Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.) — Testo vigente | Portale Normativo