Art. 1
Finalità
In vigore dal 26 apr 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare l' e l'allegato C;
Vista la direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500;
Visto il decreto del Ministro della sanità 1 giugno 1998, n. 518;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 febbraio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 2002;
Visto il rilievo n. 40, del 13 marzo 2002, formulato dalla Corte dei conti - Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali, relativo al mancato inserimento della clausola di cedevolezza, che legittima l'intervento dello Stato nella materia oggetto del decreto;
Ritenuto di dover accogliere il suddetto rilievo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
Emana
il seguente regolamento:
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Finalità
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti in materia di composizione ed etichettatura degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui all'allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-20;57#art-1