Art. 6

Disposizioni abrogate

In vigore dal 3 mag 2002
1. Sono abrogati: a) nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, gli articoli 56 e 60; b) nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1998, n. 169, l'articolo 18, comma 1, l'articolo 19, comma 1, e l'articolo 21; c) nel decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, l'articolo 13, comma 1, l'articolo 14, comma 1, e l'articolo 16; d) nel decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278: 1) l'articolo 8; 2) all'articolo 23, comma 2, le parole: "dell'imposta unica e"; 3) all', comma 1, il numero: "16"; e) nel decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, l'articolo 9, comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 marzo 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro del-"l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 161
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-08;66#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo