Art. 5

Tenuta e conservazione della documentazione contabile

In vigore dal 3 mag 2002
1. I bollettari ed i documenti previsti dal presente decreto sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e conservati a norma dell'articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-08;66#art-5

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