Art. 2
Soggetti obbligati e adempimenti
In vigore dal 13 dic 2001
1. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui all'.
2. I predetti esercenti devono presentare agli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale contenente le seguenti indicazioni riferite all'anno precedente:
a) la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente o negozialmente;
b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto;
c) la costituzione del grande impianto di combustione nonché la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti;
d) la qualità e la quantità complessiva di ciascun combustibile utilizzato nel suddetto impianto, anche risultante dalla documentazione fiscale;
e) la quantità complessiva rispettivamente di SO2 e NOx emessa e relativa metodologia di calcolo.
3. Le emissioni in tonnellate di SO2 e NOx sono determinate nei modi indicati nell'allegato tecnico, parte prima, al presente regolamento.
4. L'esercente è obbligato a conservare per almeno 5 anni la documentazione attestante la veridicità della dichiarazione ed in particolare:
a) il dettaglio dei metodi di calcolo utilizzati;
b) il contenuto di zolfo in ciascuna tipologia di combustibile nonché la composizione completa dello stesso, nel caso in cui si
utilizzi la formula riportata nell'allegato tecnico, parte prima;
c) i consumi di combustibile, misurati o stimati, per singolo
impianto;
d) i dati ottenuti da eventuali sistemi di monitoraggio in continuo;
e) i dati delle periodiche campagne di monitoraggio;
f) le curve di taratura delle emissioni di NOx in funzione del carico o di altro parametro equivalente tipico dell'impianto in questione, ove venga utilizzato il metodo a1) del punto 2.2.2 indicato nell'allegato tecnico, parte prima;
g) le ore annue di effettivo funzionamento degli impianti qualora il volume dei fumi sia misurato in continuo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-26;416#art-2