Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 13 dic 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stata istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto;
Visto l'articolo 17, comma 32, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale viene stabilito che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 8 maggio 1989, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 12 luglio 1990, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 21 dicembre 1995, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Emana
il seguente regolamento:
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Campo di applicazione
1. Il presente regolamento reca la disciplina della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, di cui all'articolo 17, commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.
3. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione costituiti da qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, localizzati in un medesimo sito industriale, appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW; le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;
b) impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
e) reattori utilizzati nell'industria chimica;
f) batteria di forni per coke;
g) cowpers degli altiforni;
h) impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-26;416#art-1