Art. 8

Strutture private abilitate alle attività di formazione

In vigore dal 19 dic 2001
1. Per le attività di formazione di cui all' le amministrazioni possono avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate all' della legge 7 giugno 2000, n. 150, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione nel settore. 2. Le strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla selezione per lo svolgimento delle attività di formazione di cui all' previa verifica da parte delle singole amministrazioni della sussistenza dei requisiti minimi individuati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 232
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;422#art-8

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