Art. 7

Interventi formativi

In vigore dal 19 dic 2001
1. Le strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi dell', comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'attività di formazione ed aggiornamento per il personale già in servizio presso gli uffici che si occupano di comunicazione ed informazione, definiscono i programmi formativi secondo quanto previsto nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
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Interventi formativi (Art. 7 Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.) — Testo vigente | Portale Normativo