Art. 7
Interventi formativi
In vigore dal 19 dic 2001
1. Le strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi dell', comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'attività di formazione ed aggiornamento per il personale già in servizio presso gli uffici che si occupano di comunicazione ed informazione, definiscono i programmi formativi secondo quanto previsto nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;422#art-7