Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 19 dic 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, ed in particolare l'; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 aprile 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua i titoli per l'accesso del personale da utilizzare per le attività di informazione e di comunicazione, disciplina i modelli formativi finalizzati alla qualificazione professionale del personale che già svolge le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati e pubblici abilitati allo svolgimento di attività formative in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;422#art-1

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Ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.) — Testo vigente | Portale Normativo