Art. 2
In vigore dal 21 ott 2001
1. Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all', nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, è individuato nelle rispettive tabelle, allegate al presente decreto, le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante e abrogano e sostituiscono le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 agosto 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 221
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-08-20;365#art-2