Art. 1

In vigore dal 21 ott 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione; Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135; Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ricomprese nella giurisdizione delle direzioni marittime di Catania e di Cagliari al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessità marittime ed alle esigenze locali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 7 maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: . 1. Gli uffici circondariali marittimi di Pozzallo (Ragusa) e La Maddalena (Sassari) sono elevati a Capitaneria di porto, assumendo la rispettiva denominazione di Capitaneria di porto di Pozzallo e di La Maddalena.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-08-20;365#art-1

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