Art. 2
Soppressione dei procedimenti e abrogazioni
In vigore dal 19 ott 2001
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, sono soppressi i procedimenti per la concessione di contributi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Sono abrogati l'articolo 11, commi 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e l'articolo 7 della legge 25 marzo 1997, n. 77, fatta salva, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con riferimento alle procedure avviate fino al 30 giugno 2000 ed ancora in corso, l'applicazione della disciplina ivi contenuta fino all'adozione del decreto di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 agosto 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Marzano, Ministro delle attività produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 74
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-08-20;361#art-2