Art. 1
Cessazione dell'operatività delle procedure
In vigore dal 19 ott 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 60;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, ed in particolare l'articolo 5;
Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000, n. 149;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono scaduti il 22 giugno 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
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Cessazione dell'operatività delle procedure
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato successivamente all'adozione dell'ultimo provvedimento di liquidazione, erogazione e controllo dei relativi contributi, è dichiarata la cessazione dell'operatività delle procedure di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-08-20;361#art-1