Sez. III
Art. 18
(L) Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
1. Le disposizioni contenute negli si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327#art-18