Art. 18 · (L) Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
Sez. III

Art. 18

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(L) Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione 1. Le disposizioni contenute negli si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327#art-18