Sez. II

Art. 15

(L-R) Disposizioni sulla redazione del progetto

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) Disposizioni sulla redazione del progetto 1. 2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, così come risulta dai registri catastali, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giornidalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (R) 3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (R) 4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (R) 5.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-15

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