Capo III›Sez. I
Art. 12
(L-R) Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
Gli atti che comportano la dichiarazione
di pubblica utilità
1.
c) a seguito dell'approvazione del progetto concernente reti ferroviarie da parte della conferenza di servizi di cui agli e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed inte-grazioni, relativamente alle opere previste dal progetto stesso così come risultanti dalle prescrizioni adottate dalla conferenza e dalle successive varianti di natura strettamente tecnica di cui all', comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non comportanti variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (R)
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-12