Capo VI

Art. 127

(R) Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29)

In vigore dal 1 gen 2002
(R) Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1999, n. 10, ) 1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380#art-127

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo