Capo VI
Art. 126
(R) Certificazione di impianti
In vigore dal 1 gen 2002
(R)
Certificazione di impianti
1. Il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all' se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380#art-126