Sez. IV

Art. 106

(L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;379#art-106

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo