Art. 106 · (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
Sez. IV

Art. 106

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(L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;379#art-106