Capo V

Art. 26

Attività professionali

In vigore dal 1 set 2001
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all', comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali individuate dall' della legge 9 febbraio 1942, n. 194: a) la formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza; b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera a); c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per l'operatività tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera a); d) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con l'esercizio di attività assicurative e previdenziali, con configurazione dei relativi piani strategici di controllo e di copertura; e) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi reporting e certificazioni; f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di software applicativo; g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario. 2. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attività professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse. 3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all', comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività professionali, individuate dall' della legge 9 febbraio 1942, n. 194: a) la gestione delle procedure di centrollo e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari; b) la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza; c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale; d) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale; e) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-26

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