Art. 27
Copertura finanziaria
In vigore dal 19 ago 2001
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 34.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 72.290 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede: quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 2000, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e, quanto a lire 72.290 milioni, a decorrere dall'anno 2001, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 50, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 128
Ammesso al "Visto" ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo adottata nell'adunanza del 26 luglio 2001, con esclusione:
dell', comma 1, lettera a), limitatamente alle parole "contabile, amministrativa e/o erariale" e "ivi compresa l'amministrazione dell'interno".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-23;316#art-27