Art. 3
Entrata in vigore
In vigore dal 17 ago 2001
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Del Turco, Ministro delle finanze
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Veronesi, Ministro della sanità
Bianco, Ministro dell'interno
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 242
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-18;310#art-3