Art. 3

Entrata in vigore

In vigore dal 17 ago 2001
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Del Turco, Ministro delle finanze Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Veronesi, Ministro della sanità Bianco, Ministro dell'interno Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 242
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-18;310#art-3

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Entrata in vigore (Art. 3 Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59/1997).) — Testo vigente | Portale Normativo