Art. 2

Abrogazioni

In vigore dal 17 ago 2001
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; b) regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585; c) regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604; d) decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331; e) legge 28 marzo 1968, n. 415; f) decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464; g) articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1978, n. 388; h) decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 23 luglio 1980, recante esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri, così come modificato dal decreto 23 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9 febbraio 1984 e dal decreto 2 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1985.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-18;310#art-2

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