Art. 5
Termini per la decisione dei ricorsi
In vigore dal 18 ago 2001
1. Decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi previsti negli senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti.
Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.
2. I procedimenti contenziosi previsti agli sono sospesi qualora la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia pendente tra le stesse parti dinanzi all'autorità giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni di rivalsa. La sospensione è disposta, d'ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La prosecuzione dei procedimenti è disposta, d'ufficio o su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Nel frattempo resta fermo il beneficio richiamato all', comma 2.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-14;314#art-5