Art. 2

Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico

In vigore dal 12 gen 2025
1. Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-14;314#art-2

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Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico (Art. 2 Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni.) — Testo vigente | Portale Normativo