Art. 3
Risorse umane e finanziarie
In vigore dal 3 giu 2001
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dei lavori pubblici è determinata l'organizzazione, il contingente di personale, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare alla Direzione generale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori pubblici.
2. Nelle more dell'istituzione del corrispondente nuovo centro di responsabilità nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, l'Ufficio come sopra istituito è autorizzato a disporre, per lo svolgimento dei compiti attribuiti, delle risorse iscritte nella tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, secondo le assegnazioni disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 359
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-26;181#art-3