Art. 2
Competenze
In vigore dal 3 giu 2001
1. Alla Direzione generale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) svolge funzioni di monitoraggio del fenomeno delle trasformazioni edilizie abusive;
b) riceve i rapporti riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine di acquisire i dati relativi agli adempimenti effettuati;
c) a richiesta, supporta gli enti locali nella predisposizione degli atti relativi ai provvedimenti di individuazione e demolizione degli immobili abusivi e collabora con le amministrazioni regionali in caso di inadempienze o ritardi anche promuovendo, d'intesa con gli organi competenti, la richiesta di intervento del Genio militare e curando il coordinamento dell'attività delle Commissioni di cui all', comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) raccoglie le segnalazioni di soggetti pubblici e privati in ordine a iniziative, attività e manufatti abusivi con priorità nelle aree di primario interesse per l'incolumità e la sicurezza di persone e beni;
e) segnala agli enti competenti i ritardi nella adozione degli eventuali provvedimenti repressivi e nell'esercizio dei poteri sostitutivi;
f) promuove intese istituzionali, accordi di programma e conferenze dei servizi tra amministrazioni interessate per l'esame delle situazioni concernenti immobili abusivi realizzate sul demanio dello Stato ovvero che interferiscano con le infrastrutture di competenza dello Stato o di interesse nazionale (viarie, per il trasporto aereo, elettrico, idrico, ecc.);
g) promuove le azioni giudiziarie e la costituzione di parte civile da parte dello Stato ovvero fornisce supporto alle iniziative delle regioni e degli enti locali in materia di violazioni dei vincoli idrogeologici, sismici e di quelli a tutela delle infrastrutture statali, fatto salvo quanto previsto in materia di danno ambientale;
h) fornisce, a richiesta degli enti locali, supporto nella predisposizione degli atti relativi ai piani di recupero e di riabilitazione territoriale di aree edificate abusivamente;
i) svolge l'attività di ricerca e di proposizione legislativa in materia di repressione degli abusi edilizi e formula i pareri dell'amministrazione sulla legittimità costituzionale delle norme di emanazione regionale;
j) istruisce i ricorsi straordinari al Capo dello Stato in materia di abusivismo edilizio.
2. La Direzione generale, sulla scorta dei dati dalla stessa acquisiti, verifica che per le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli previsti da leggi statali, e non suscettibili di sanatoria l'autorità che esercita le competenze urbanistiche abbia provveduto a disporre la repressione delle violazioni stesse. Per i vincoli di carattere paesaggistico e culturale la Direzione generale procede coordinandosi con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e con gli organismi di gestione delle aree protette.
3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti nell'ambito delle competenze fissate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-26;181#art-2