Art. 9

Costituzione in giudizio e deposito

In vigore dal 2 mag 2001
1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;123#art-9

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