Art. 10

Procura alle liti

In vigore dal 2 mag 2001
1. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;123#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo