Art. 10
Procura alle liti
In vigore dal 2 mag 2001
1. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;123#art-10