Art. 19
Disposizioni finali
In vigore dal 2 mag 2001
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1o gennaio 2002.
2. Il decreto ministeriale previsto dall', comma 3, è adottato entro il 30 ottobre 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 345
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;123#art-19