Art. 17

Trasmissione della sentenza

In vigore dal 2 mag 2001
1. La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o della sentenza stessa, redatte come documenti informatici sottoscritti con firma digitale, è effettuata, ai sensi dell'articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, con particolari modalità stabilite con il decreto di cui all', comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza. 2. Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, sottoscrive la sentenza stessa con la propria firma digitale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;123#art-17

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