Capo I

Art. 2

Sfarinati di grano duro

In vigore dal 6 giu 2001
1. È denominato "semola di grano duro", o semplicemente "semola", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. 2. È denominato "semolato di grano duro", o semplicemente "semolato", il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo l'estrazione della semola. 3. È denominato "semola integrale di grano duro", o semplicemente "semola integrale", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. 4. È denominato "farina di grano duro" il prodotto non granulare ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. 5. Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio sono prodotti nei tipi e con le caratteristiche seguenti: +========================+==================================+ | | | Su cento parti di sostanza secca | +--------------+---------+-------------------+--------------+ |Tipo e | | | | |Denominazione |Umidita '| Ceneri | | | | |-------------------|Proteine min. | | |massima %| minimo | massimo |(azoto x 5,70)| +--------------+---------+-------------------+--------------+ |Semola * | 14,50 | - | 0,90 | 10,50 | +--------------+---------+--------+----------+--------------+ |Semolato | 14,50 | 0,90 | 1,35 | 11,50 | +--------------+---------+--------+----------+--------------+ |Semola inte- | | | | | |grale di grano| 14,50 | 1,40 | 1,80 | 11,50 | |duro | | | | | +--------------+---------+--------+----------+--------------+ |Farina di gra-| 14,50 | 1,36 | 1,70 | 11,50 | |no duro | | | | | +--------------+---------+--------+----------+--------------+ * Valore granulometrico alla prova di setacciatura: passaggio staccio con maglie di millimetri 0,180 di luce, massimo 25 per cento. 6. È consentita la produzione, da destinare esclusivamente alla panificazione ed al consumatore, di semola e di semolato rimacinati nonché di farina di grano duro. 7. Negli sfarinati di cui ai commi 5 e 6 è tollerata la presenza di farina di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento. 8. È tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidità fino al 15,50 per cento, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidità massima 15,50 per cento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;187#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo